IBIS VIAGGI E TURISMO


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NOTE LEGALI

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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Approvate da ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI e FIAVET



1 - FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 - in quanto applicabile -,dal d.lgs n.111/95 del 17/03/1995 in attuazione della direttiva 90/314/CE del 13/06/1990, da quest’ultima direttiva medesima, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale, come modificata dal Protocollo de L’Aia del 28/09/1955, e ratificata con legge n.1832 del 03/12/1962, dalle integrazioni della legge n.274 del 07/07/1988, dalle direttive del DM 18/06/1981 in materia di voli noleggiati, dai regolamenti 92/2407-8-9/CE, 97/2027/CE come modificato dallo 02/889/CE, dal regolamento 06/474/CE, dalla Nuova Convenzione sul trasporto aereo di Montréal del 28/05/1999 applicata dal regolamento 04/261/CE, dal Codice della Navigazione, dalla Convenzione di Atene del 13/12/1974 sul trasporto marittimo, come modificata dal Protocollo di Londra del 20/12/1990, dalla Convenzione di Berna (CIV) del 09/05/1980 sul trasporto ferroviario, come modificata dal Protocollo di Londra del 20/12/1990 e dalla Convenzione di Vilnius del 03/06/1999, dalla Convenzione di Parigi del 17/12/1962 sulla responsabilità dell’albergatore resa esecutiva con legge n.316 del 10/06/1978, in quanto applicabili ai servizi oggetti del pacchetto turistico, nonché dal Codice del Consumo di cui al d.lgs n.206 del 06/09/2005 (art.82-100) e sue successive modificazioni, dal Codice del Turismo di cui al d.lgs n.79 del 23/05/2011, dal Codice Civile, dal Diritto Comunitario e dalle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate alle previsioni del presente contratto.
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o entrassero in vigore nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni in oggetto del pacchetto turistico, si applicheranno le norme previste dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento della stipula del contratto.
Per i contratti aventi ad oggetto l’offerta di singoli servizi turistici, si veda
l'Addendum in calce alle presenti condizioni generali.

2 – AUTORIZZAZIONI
L’Organizzatore ed il Venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento della loro attività.

3 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) Organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art.4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) Venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.4 verso un corrispettivo forfetario;
c) Consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per al fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4 – NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis)........che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico”
(Art. 84 Cod. Cons.)
Il Consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli art.85 e 86 del Cod. Cons.), che è anche documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.20 delle presenti Condizioni Generali di contratto.

5 – INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'Organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli estremi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'assicurazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell'organizzazione;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art.89 Cod. Cons.)
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.90 Cod. Cons.)
L'Organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005.
La IBIS VIAGGI E TURISMO è titolare della Autorizzazione Regione Marche n.13804 del 18/09/1987, e della Autorizzazione Provincia Ascoli Piceno n.7159 del 23/07/1998. La IBIS VIAGGI E TURISMO, in conformità con quanto previsto dagli art. 94-95 Cod. Cons., ha stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile Fondiaria – SAI n.322.703092.77.

6 – PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Consumatore, che ne riceverà copia.
La accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso il Venditore.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi prescritti a proprio carico dall’art.87 comma 2 Cod. Cons. prima dello inizio del viaggio.

7 – PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella prevista per il saldo del viaggio, il Consumatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
Il mancato pagamento del prezzo nei suddetti termini costituisce clausola risolutiva espressa del contratto tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
Il Venditore si riserva anche la facoltà di applicare dei diritti aggiuntivi di servizio (“fees”) la cui natura ed entità devono essere evidenziati con avviso esposto al pubblico.

8 – PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico (espresso in €) è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti successivamente intervenuti. Il prezzo potrà essere variato fino a 20 (venti) giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto inclusi il costo del carburante e delle coperture assicurative;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse d’atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica ovvero alla data riportata sugli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9 – MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'Organizzatore o il Venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del comma 2 e 3 dell'articolo 10.
Il Consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del Consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'Organizzatore che annulla (art.33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al Consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'Organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art.10, comma 4 qualora fosse egli ad annullare.

10 – RECESSO DEL CONSUMATORE
Il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettate dal Consumatore.
Nei casi di cui sopra il Consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il Consumatore dovrà comunicare la propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati a titolo di penale, - indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art.7 comma 1 -, il costo individuale di gestione pratica, i premi assicurativi e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo delle polizze assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme saranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Ai sensi dell'art.55 comma 1/b del Codice del Consumo, e dell'Art.7/b d.lgs n.185 del 22/05/1999 in attuazione della direttiva 97/7/CE del 20/05/1997, e dell'art.32 comma 2 Cod. Turismo, il diritto di recesso non si applica ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto l'Organizzatore e/o il Venditore s'impegnano a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito, e quando i contratti vengano stipulati all'interno dei locali preposti (agenzia di viaggio).

11 – MODIFICA DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e, qualora le prestazioni siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per seri e giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12 – SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’Organizzatore e il Venditore ne siano informati per iscritto almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art.89 Codice del Consumo), ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del saldo del prezzo nonché delle spese di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13 – OBBLIGHI DEI CONSUMATORI – INFORMATIVA AI SENSI DI LEGGE
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale, aggiornate alla di stampa del catalogo, relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06-491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Consumatori potrà essere imputata al Venditore o all'Organizzatore.
I Consumatori dovranno informare il Venditore e l'Organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito o dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2 le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I Consumatori dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il Consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di servizi personalizzati.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 della legge n.38 del 06/02/2006:
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.”


14 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Consumatore.

15 – REGIME DI RESPONSABILITA’
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente, sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il Venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’Organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16 – LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli art.94 e 95 del Codice del Consumo.

17 – OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente con riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (di cui agli art.15-16 delle presenti condizioni generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al Consumatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

18 – RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale.
Il Consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Organizzatore e al Venditore entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19 – ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’Organizzatore o del Venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20 – FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art.100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei Consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore o dell'Organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nei casi di viaggi all'estero.
Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.349 del 23/07/1999, in G.U. n.249 del 12/10/1999.

ADDENDUM:
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI


A) DISPOSIZIONI NORMATIVE:
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli art.1, 3, 6, art. da 17 a 23, art. da 24 a 31 della CCV per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO:
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art.7 comma 2; art.13; art.18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, Viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (Venditore, Soggiorno, ecc.)


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